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Tutela della Privacy:
TUTELA DELLA PRIVACY
La frequenza di contatti con il medesimo utente mediante il sito Web offre la
possibilità di raccogliere una notevole mole di dati sull'utente: dai dati
amministrativi concernenti il pagamento e la spedizione dei prodotti, alle
preferenze, agli itinerari di visita del sito ecc.
Questi dati non sono liberamente utilizzabili.
La legge italiana in proposito, rappresenta il primo esempio di attuazione
nazionale della normativa comunitaria del 1995 che, con la L. 31 dicembre 1996 n.675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" introduce il principio per il quale la riservatezza delle persone
fisiche e giuridiche (comprese le società di capitali, le associazioni
riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica) costituisce un diritto
assoluto ed inviolabile, meritevole di tutela attraverso la comminazione di
sanzioni civili, penali ed amministrative.
Un ulteriore caposaldo della normativa è richiamato dall'art. 9 della legge in
cui si dice:
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
1. trattati in modo lecito e corretto;
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
3. esatti e, se necessario, aggiornati;
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Con il termine dati si vuol intendere qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
La legge dispone che il trattamento nonché la comunicazione e la diffusione dei
dati, da parte di soggetti privati e da parte di enti pubblici economici, sono
consentiti solo previo il consenso dell'interessato, che deve essere documentato
per iscritto.
La legge precisa che il consenso è valido solo se è espresso liberamente e in
forma specifica e se documentato per iscritto. Il consenso presunto al quale
pure alcuni fanno riferimento, non è affatto previsto dalla legge.
Il consenso deve essere "informato", l'interessato deve avere previamente
ricevuto la cosiddetta "informativa", il cui contenuto è specificato dall'art.
10 della legge, al momento della raccolta dei dati, al fine di potere
validamente decidere se prestare o meno il proprio consenso.
La legge ha posto l'attenzione alla libera circolazione delle informazioni in
particolare alla tutela del flusso di dati rispetto alle aggressioni rese
possibili in paesi che non assicurano la piena tutela della riservatezza.
L'art. 28 stabilisce che il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante. Il trasferimento può avvenire
soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine di
trenta giorni qualora il trattamento riguardi dati sensibili o relativi a
determinati procedimenti penali o civili.
Il trasferimento è comunque consentito qualora:
l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso in forma scritta,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati sensibili;
sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge e regolamento;
sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di intendere o di
volere;
sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
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